SISTEMI DI STORAGE – L’AGENZIA DELLE ENTRATE CONFERMA LA DETRAZIONE FISCALE DEL 50%

martedì 1 marzo 2016

SISTEMI DI ACCUMULO E DETRAZIONE FISCALE

I sistemi di accumulo hanno la funzione di immagazzinare l’energia prodotta in eccesso all’impianto fotovoltaico riutilizzandola quando serve realmente, consentendo un aumento dell’autoconsumo e generando due tipologie di vantaggio:

ECONOMICO: riduzione del riacquisto di energia venduta precedentemente

ENERGETICO: riduzione delle dispersioni legate alla rete di distribuzione

Facendo riferimento al vantaggio ENERGETICO risulta possibile considerare l’installazione di un sistema di accumulo come un intervento finalizzato al conseguimento di un RISPARMIO ENERGETICO sia che il sistema venga installato contestualmente alla realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, sia che il sistema di accumulo venga inserito nell’impianto fotovoltaico in un momento successivo. Tutto ciò poichè il sistema di accumulo risulta in grado di aumentare le potenzialità dell’impianto

 

COSA SUCCEDE SE AGGIUNGO L’ACCUMULO AD UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN CONTO ENERGIA?

Non è ancora stato completamente chiarito dall'Agenzia il caso di impianti fotovoltaici esistenti che godono degli incentivi del conto energia (ad esclusione del I° conto energia). Al contempo il GSE con il provvedimento 574/2014/R/eel, ha definito opportune disposizioni finalizzate a consentire l’integrazione dei sistemi di accumulo nel sistema elettrico. Nell’ambito del provvedimento sono, in particolare, specificate:

Le disposizioni per la connessione alla rete dei sistemi di accumulo;

Le condizioni per l’erogazione del servizio di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica relevata dai sistemi di accumulo;

Le condizioni per l’erogazione del servizio di dispacciamento in presenza di sistemi di accumulo;

Le disposizioni inerenti l’erogazione del servizio di misura in presenza di sistemi di accumulo;

Le condizioni per l’utilizzo dei predetti sistemi di accumulo per la corretta erogazione di strumenti incentivanti o dei regimi commerciali speciali (ritiro dedicato e scambio sul posto).

Il CEI ha evidenziato nelle Varianti alla Norma CEI 0-21 e alla Norma CEI 0-16 le diverse modalità e configurazioni secondo cui possono essere installati i sistemi di accumulo. A partire da tali configurazioni, nell’ambito delle presenti regole sono individuate tali casistiche:

Configurazione 1: sistema di accumulo lato produzione monodirezionale;

Configurazione 2: sistema di accumulo lato produzione bidirezionale;

Configurazione 3: sistema di accumulo post produzione bidirezionale.

L’accesso ovvero il mantenimento degli incentivi nonché dei benefici previsti dai decreti e delibere di riferimento è consentito solo a seguito della corretta installazione ed avvenuta attivazione (della telelettura) delle idonee apparecchiature di misura atte a quantificare l’energia prodotta, immessa in rete nonché quella assorbita e rilasciata da sistemi di accumulo, come certificato dai gestori di rete. Si specifica che il servizio di misura è erogato secondo quanto previsto dalla regolazione vigente in materia di energia elettrica prodotta. A tal riguardo si precisa che:

nei casi di sistemi di accumulo lato produzione, qualora le apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta siano caratterizzate da misuratori monodirezionali, il responsabile dell’installazione e manutenzione delle predette apparecchiature deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, alla loro sostituzione con apparecchiature di misura bidirezionali conformi all’articolo 6 dell’Allegato A bis alla deliberazione 88/07 e s.m.i.;

nei casi di sistemi di accumulo post-produzione, per i soli impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive e/o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, il responsabile dell’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata da un sistema di accumulo deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo bidirezionali e, qualora non fossero presenti, all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia prodotta, conformi all’articolo 6 dell’Allegato A bis alla deliberazione 88/07 e s.m.i.

Nel caso di impianti di produzione che accedono al conto energia fotovoltaico, ai fini della corretta erogazione degli incentivi, la misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, aggiuntiva alla misura dell’energia elettrica prodotta di cui alla deliberazione n. 88/07, è necessaria SOLO NEL CASO DI SISTEMI DI ACCUMULO BIDIREZIONALI LATO PRODUZIONE.

Per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW in scambio sul posto che accedono agli incentivi di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (I° Conto Energia) l’installazione di sistemi di accumulo, non è operativamente compatibile con l’erogazione degli incentivi di cui ai medesimi decreti interministeriali.

Qualche dubbio si potrebbe avere solo se l'installazione delle batterie comportasse la sostituzione di parti dell'impianto FV incentivato, quali l'inverter. Come ricordava l'Agenzia, infatti, le tariffe incentivanti del Conto Energia non sono applicabili qualora, in relazione all’impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali. Sostituendo l'inverter originario con un sistema d'accumulo si potrebbe considerare che la componente in questione gode di una doppia incentivazione, e la cosa non è permessa.

 

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